Agli oggetti della legge penale, Secondo armi s'intendono: 1° quelle attraverso cannonata e tutte le altre la cui traguardo genuino e' l'offesa alla persona; 2° tutti a loro strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge illegale il porto Sopra mezzo illimitato, ossia senza giustificato cagione. Sono assimilate alle https://www.avvocato-penalista.org/avvocati-penalisti-castel-azzano.html